Art. 3.
(Accesso alla terza fascia del ruolo dei professori universitari e norme di coordinamento).

      1. Per il reclutamento dei professori universitari di terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per il reclutamento dei ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e di contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre

 

Pag. 8

1997, n. 449, e successive modificazioni, di borsisti post-dottorato, ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'assunzione di professori universitari di terza fascia a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal citato articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia.
      2. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 7 è abrogato;

          b) al comma 22, le parole da: «. Relativamente» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, e successive modificazioni, relative al reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia».

      3. Dopo l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di affidamento e supplenza di corsi o moduli). - 1. Le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.
      2. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università

 

Pag. 9

e della ricerca, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

      4. Nelle procedure di valutazione per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale a professore universitario di prima e di seconda fascia previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, i professori universitari di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.
      5. Sono portate a compimento le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari indette con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima della data di entrata in vigore della presente legge.